Già dal 1893 la Società dei commercianti di Bellinzona (la denominazione originale della nostra società) si occupò di organizzare corsi per la formazione. Nel 1895 la Confederazione istituì gli “esami federali per l’ottenimento del diploma di abilitazione professionale” affidandone l’organizzazione alla Società degli impiegati del commercio. Il mandato fu confermato nella prima legge cantonale sulla formazione professionale, la Legge sugli apprendisti del 15 gennaio 1912, legge che anticipò peraltro di molti anni la prima legge federale in materia, entrata in vigore solo nel 1930, e segnò l’avvio dell’attività del primo ispettore della formazione professionale del Cantone, Luigi Brentani, che la esercitò fino alla fine degli anni Cinquanta essendone poi rilevato in essa da Francesco Bertola. Infatti, all’art. 24 la Legge sugli apprendisti del 1912 prescrive che “per gli apprendisti di commercio sono obbligatori gli esami organizzati dalla Società svizzera dei commercianti”. Nei Regolamenti “in esecuzione” della Legge sugli apprendisti era fatto obbligo, nell’art. 14, di comunicare alla Società dei commercianti l’elenco degli apprendisti di commercio.
Nel 1919 nasceva a Locarno la Federazione cantonale delle sezioni ticinesi della Società degli impiegati di commercio cui aderirono le sezioni di Lugano, Bellinzona, Chiasso e Locarno, le organizzazioni giunte in pratica invariate fino ad oggi. Da allora esse assunsero per delega la responsabilità dell’insegnamento professionale, per lunghi anni con corsi serali, e degli esami nel campo del commercio e della vendita. Dagli anni 30, dopo la prima Legge federale sulla formazione professionale, furono regolate da convenzioni di delega sugli esami (convenzione del 27 marzo 1934) e sui corsi obbligatori per apprendisti di commercio di preparazione agli stessi (convenzione del 10 gennaio 1939) e i criteri di sussidio del Cantone per tale delega.
Con l’avvento dei corsi diurni per gli apprendisti, iniziati a Bellinzona nel 1965 e poi diffusi in tutto il Cantone, le convenzioni, nel frattempo riunite in una sola, sono state ripetutamente adeguate da parte dell’Autorità cantonale e della Federazione all’evoluzione della formazione professionale.
Con il nuovo modello di formazione previsto dalla riforma della formazione commerciale e dalla nuova legge federale sulla formazione professionale, la ripartizione dei compiti ha assunto l’assetto più naturale vigente già in tutti i settori della formazione professionale: l’insegnamento professione è compito del Cantone e la formazione pratica delle associazioni professionali.
L’attività della Federazione si estende così, analogamente agli altri settori professionali
- all’organizzazione dei corsi interaziendali nel settore del commercio e della vendita
- all’organizzazione, prioritariamente nelle aziende di esercitazione pratica, della formazione pratica degli allievi delle scuole medie di commercio a tempo pieno
- all’organizzazione della formazione continua per tutti i pubblici. |